Impianto a biomasse, chi si oppone deve provare la "vicinitas"
Chi si oppone alla realizzazione di un impianto a biomassa deve trovarsi in una situazione di stabile collegamento ("vicinitas") con l'area interessata dall'impianto. La prova di questo collegamento spetta al ricorrente.
Così ha deciso il Tar Piemonte (sentenza 21 dicembre 2011, n. 1340) respingendo la legittimazione ad agire in giudizio di un gruppo di cittadini e di un'associazione ambientalista locale che avevano impugnato l'autorizzazione alla costruzione di un impianto di energia a biomassa ex Dlgs 387/2003. Per i Giudici la legittimazione a ricorrere presuppone uno stabile collegamento delle persone con l'area interessata dall'impianto, collegamento di cui gli stessi ricorrenti devono fornire le prove (titolo di proprietà dei terreni vicini all'impianto, residenza in area vicina, e così via).
Anche l'associazione ambientalista non riconosciuta (cui non si applica la legge 349/1986) deve provare lo stabile e consolidato collegamento col territorio e la rappresentatività della collettività locale di riferimento, prove non fornite nel giudizio.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Piemonte 21 dicembre 2011, n. 1340
Impianto a biomasse - Opposizione all'autorizzazione - Legittimazione a ricorrere - Stabile collegamento con l'area interessata dall'impianto - Necessità
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Istituzione Ministero dell'ambiente