Movimentazione rifiuti agricoli più libera dal 10 febbraio 2012
In base al nuovo Dl 5/2012 (cd. "Dl liberalizzazioni") dal 10 febbraio 2012 esce dal regime del "trasporto dei rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli tra fondi finalizzata al deposito temporaneo.
Mediante la diretta modifica del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice Ambientale") il decreto d''urgenza ha infatti stabilito che non è considerata "trasporto di rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica) purché tra di loro distanti al massimo 10 Km che da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio.
Documenti di riferimento
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Le novità ambientali del Dl 5/2012 (cd. "Semplificazioni") e le modifiche della legge di conversione
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Con percorsi ragionati su provvedimenti attuativi ed altra documentazione di immediato interesse
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Decreto-legge "Semplificazioni" - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell'aria, territorio