Veti regionali ai depositi di rifiuti radioattivi, nuova bocciatura della Consulta
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Lr molisana 7/2011 che prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Per la Consulta (sentenza 53/2012) rimane fermo il principio già espresso con la sentenza 331/2010, in base al quale nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale conseguenti da determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per lo sviluppo della produzione di energia nucleare. Questo perché le disposizioni sui materiali e rifiuti radioattivi vanno infatti ascritte alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lettera s, Costituzione).
L'intreccio dell'intervento statale con la materia del “governo del territorio”, di concorrente competenza regionale, comporta poi il semplice coinvolgimento della Regione interessata, attraverso opportune forme di collaborazione.
Documenti di riferimento
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Realizzazione e localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare
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Raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti radioattivi - Deposito nazionale - Comune di Scanzano Jonico
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Protezione dalle radiazioni ionizzanti
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Sentenza Corte Costituzionale 23 novembre 2011, n. 310
Impianti a fonti rinnovabili - Procedimenti autorizzatori - Norme regionali recanti misure preferenziali in favore degli enti pubblici - Illegittimità costituzionale
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Sentenza Corte Costituzionale 9 marzo 2012, n. 54
Energia - Impianti nucleari e gestione rifiuti nucleari - Normativa regionale - Competenza statale - Sussiste - Illegittimità costituzionale