"Dia", possibile solo impugnare l'inerzia della pubblica Amministrazione
Il terzo danneggiato non può impugnare il silenzio formatosi dopo la presentazione di una denuncia di inizio attività ("Dia") ma solo l'inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio dei poteri inibitori dell'attività oggetto di denuncia.
Lo ha ricordato il Tar del Veneto (sentenza 5 marzo 2012, n. 298) che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il "silenzio-assenso" formatosi su una "Dia" decorsi i 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 6, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, la "Dia" (ora "Scia", segnalazione certificata di inizio attività) è un atto privato non autonomamente impugnabile. Il terzo può solo agire contro l'inerzia dell'Amministrazione facendo accertare il mancato esercizio del potere inibitorio contro l'attività denunciata ("azione di accertamento" ex articolo 31, Dlgs 104/2010).
Inoltre per i Giudici la legge non ammette nemmeno quell'azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego degli atti inibitori della P.a., che il Consiglio di Stato (sentenza adunanza plenaria n. 15/2011) aveva considerato possibile prima che intervenisse il chiarimento definitivo del Legislatore.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Veneto 5 marzo 2012, n. 298
Denuncia di inizio attività (Dia) - Diretta impugnazione - Esclusione - Azione contro l'inerzia della pubblica Amministrazione nell'emanazione dei provvedimenti inibitori dell'attività segnalata - Necessità
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Sentenza Adunanza plenaria Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15
Denuncia di inizio attività (Dia) e Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - Natura giuridica - Provvedimenti amministrativi direttamente impugnabili - Esclusione
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"Scia" e "Scia 2", il funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività
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Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Stralcio - Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia
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Codice del processo amministrativo - Stralcio