Via, Consiglio di Stato precisa limiti Giudice amministrativo
Il sindacato del Giudice sulle motivazioni di una valutazione di impatto ambientale (Via) deve fermarsi alla verifica del carattere non pretestuoso della stessa non potendo egli avvalersi di criteri che portano a evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione.
Il Consiglio di Stato (sentenza 22 marzo 2012, n. 1640) mette i paletti all'intervento del Giudice sul provvedimento di Via (nella specie relativo a un termovalorizzatore), affermando che il Magistrato non si può sostituire all'Amministrazione quand'anche l'eccesso della P.a. sia compiuto da una pronuncia il cui dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto.
In base al principio costituzionale della separazione dei poteri, sostiene il Consiglio di Stato, solo l'Amministrazione può apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure. Peraltro questo non dovrebbe escludere, riteniamo, il sindacato del Giudice sull'eccesso di potere (quando la P.a. agisce in vista di una fine diverso da quello tipizzato dal Legislatore).
Documenti di riferimento
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Con percorsi ragionati su provvedimenti attuativi ed altra documentazione di immediato interesse
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Sentenza Consiglio di Stato 22 marzo 2012, n. 1640
Valutazione di impatto ambientale - Provvedimento - Sindacato giurisdizionale - Poteri del Giudice amministrativo - Limiti - Esclusiva valutazione del carattere non pretestuoso dei motivi del provvedimento