Cassazione: i parchi eolici sono soggetti a Ici
I parchi eolici essendo accatastabili come "opificio" (categoria D/1) ricadevano nel campo di applicazione dell'Ici, e ora della nuova Imu che l'ha sostituita dal 2012 ex Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011.
La Corte di Cassazione con sentenza 14 marzo 2012, n. 4030 ha sancito la soggezione all'Ici del parco eolico, assimilandolo a una centrale idroelettrica, pacificamente accatastata come opificio (categoria D/1) e non come "costruzione e fabbricato per speciali esigenze pubbliche" (categoria E/3, esente dall'imposta): infatti il parco è un insieme di aerogeneratori localizzati in un territorio che produce elettricità sfruttando l'energia del vento attraverso le turbine, come fanno le turbine idrauliche con l'acqua. La conseguenza pratica della sentenza è la futura soggezione del parco eolico all'Imu che ha sostituito l'Ici dal 2012.
I Giudici hanno inoltre affermato che le pale eoliche vanno computate ai fini di determinazione della rendita catastale poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2012, n. 4030
Impianti a fonti rinnovabili - Impianti eolici - Tassazione - Accatastamento - D/1, Opificio - Imposta comunale sugli immobili - Applicazione
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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd. "Salva Italia") - Stralcio