Infrastrutture idriche, Consulta conferma regime demaniale
Le infrastrutture idriche rientrano nel regime demaniale richiamato dall'articolo 143 del Dlgs 152/2006 e sono quindi inalienabili “se non nei modi e nei limiti” stabiliti dalla legge e dal Codice civile.
Con queste motivazioni la Corte Costituzionale (sentenza 114/2012) ha bocciato una Lr della Provincia autonoma di Bolzano che consente agli Enti locali di cedere la proprietà degli impianti e delle reti di fognatura, depurazione e acquedotto, ai consorzi, alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali o al Comune sede di impianto.
Tale disposizione viola infatti l’articolo 117 della Costituzione, in quanto invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (alla quale non può sottrarsi neppure la Provincia autonoma di Bolzano), nel cui ambito insiste il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali desunto dagli articoli 822, 823 ed 82 C.c., ed espressamente richiamato dall’articolo 143 del Dlgs 152/2006.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 25 novembre 2011, n. 320
Acque - Reti idriche - Natura - Beni demaniali - Trasferimento a società di diritto privato a partecipazione pubblica - Legge regionale - Incostituzionalità
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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Sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 2012, n. 114
Possibilità per gli enti locali di cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Articolo 143, Dlgs 152/2006 - Contrasto con il principio generale dell'inalienabilità dei beni demaniali