Impianti Fer, senza assenso Soprintendenza autorizzazione unica nulla
Il dissenso della Soprintendenza all'autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili (Fer) espresso in conferenza dei servizi ex legge 241/1990 non è superabile dalla Regione che procede all'autorizzazione e se questa è rilasciata, è nulla.
Il Consiglio di Stato con sentenza 17 aprile 2012, n. 3039 ha ribaltato la decisione del Tar che aveva confermato la validità dell'autorizzazione unica rilasciata a un impianto eolico nonostante in conferenza dei servizi la Soprintendenza ai beni paesaggistici avesse espresso parere negativo. La Regione aveva ritenuto di potere "superare" tale parere nell'ambito della valutazione degli interessi contrapposti che spetta all'Amministrazione procedente ai sensi della legge 241/1990.
Per i Supremi Giudici invece, poiché trattasi di Autorità preposta alla tutela paesaggistica e ambientale, il suo dissenso non può essere superato in conferenza dei servizi e l'autorizzazione, se rilasciata ugualmente, è nulla. La Regione doveva invece rivolgersi all'Autorità superiore preposta ex articolo 14-quater, legge 241/1990 (cui il Dlgs 387/2003 rimanda) per eventualmente superare un dissenso altrimenti ostativo al rilascio dell'autorizzazione a realizzare l'impianto.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Sentenza Consiglio di Stato 17 aprile 2012, n. 3039
Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica regionale - Procedimento - Conferenza dei servizi - Dissenso Soprintendenza - Superamento - Esclusione - Nullità autorizzazione - Sussiste