Stop a società partecipate da Comuni sotto 30mila abitanti, legittima norma statale
Pienamente legittimo il Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 che vieta ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società e impone a quelli economicamente "non virtuosi" di liquidare entro il 31 dicembre 2012 le partecipate esistenti (o di vendere le quote).
La Corte Costituzionale, nella sentenza 7 giugno 2012, n. 148 rigetta le impugnazioni della normativa in parola presentate da diverse Regioni, con la motivazione che incidendo tali norme sul diritto societario — poiché escludono per determinati soggetti pubblici (Comuni con meno di 30mila abitanti) l"idoneità a costituire società partecipate — ricadono nella materia dell"ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
La disciplina del Dl 78/2010 ha stabilito che i Comuni sotto i 30mila abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 essi mettono in liquidazione le società già costituite, o ne cedono le partecipazioni, a meno che non siano Comuni "vituosi" (ultimi 3 bilanci in utile). Inoltre i Comuni con popolazione compresa tra 30mila e 50mila abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.
Documenti di riferimento
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Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Stralcio
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Sentenza Corte Costituzionale 7 giugno 2012, n. 148
Enti locali - Comuni sotto i 30mila abitanti –Divieto di costituire società partecipate dall'Ente - Legislazione nazionale - Materia – Ordinamento civile -Competenza esclusiva statale - Legittimità del Dl 78/2010