Porto Tolle, nuova "Via" con nuove regole
Il Ministero dell'ambiente in ottemperanza alla sentenza 3107/2011 dovrà fare una nuova valutazione della compatibilità ambientale della riconversione della centrale di Porto Tolle, ma applicando la regola generale successivamente intervenuta.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato (sentenza 19 giugno 2012, n. 3569) che riassume il comportamento dell'Amministrazione per ottemperare a un giudicato amministrativo (sentenza definitiva). Contrariamente alla regola generale per cui l'atto va nuovamente emanato sulla base delle norme vigenti all'epoca del giudicato, si può applicare la normativa successiva se l'atto fu dichiarato illegittimo per vizio formale senza che il sindacato giudiziale coinvolgesse l'assetto sostanziale degli interessi e non si sia quindi realizzato in capo ai terzi alcun affidamento sulla stabilità della situazione di fatto oggetto del sindacato giurisdizionale.
Il MinAmbiente dovrà quindi effettuare una nuova Via applicando lo ius superveniens (Dl 6 luglio 2011, n. 98) che consente la riconversione degli impianti a olio combustibile senza obbligo di comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, tra combustibili diversi.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 19 giugno 2012, n. 3569
Valutazione di impatto ambientale - Annullamento giudiziale - Rilievi formali - Giudizio di ottemperanza al giudicato - Nuovo esercizio del potere amministrativo - Nuova Via - Normativa applicabile - Ius superveniens -Condizioni
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Sentenza Consiglio di Stato 23 maggio 2011, n. 3107
Impianto a olio combustibile - Conversione a carbone pulito - Valutazione di impatto ambientale - Condizioni - Valutazione alternative di progetto - Necessità
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Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Stralcio