Consulta, le semplificazioni della Scia garantite a tutti sul territorio nazionale
In merito alle semplificazioni burocratiche della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ex articolo 19, legge 241/1990 solo la competenza esclusiva statale garantisce prestazioni uguali a tutti i cittadini.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 27 giugno 2012, n. 164 rigettando i ricorsi di diverse Regioni che lamentavano che le semplificazioni amministrative introdotte con la Scia invadevano la competenza "concorrente" regionale (specie in materia edilizia). La Corte ha invece ricondotto la materia al principio per cui il Legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.).
La soddisfazione di questa esigenza si ha solo riconoscendo, pur ammettendo un concorso di competenze Stato-Regioni la prevalenza della competenza esclusiva statale, unica in grado di soddisfare questa esigenza di prestazioni garantite (le "semplificazioni" della Scia) a tutti i cittadini senza discriminazioni.
Documenti di riferimento
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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"Scia" e "Scia 2", il funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività
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Sentenza Corte Costituzionale 27 giugno 2012, n. 164
Semplificazioni amministrative - Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - Applicabilità - Violazione competenza regionale - Non sussiste - Disciplina attinente livello essenziale di prestazioni su diritti civili e sociali