Scia, l'annullamento in autotutela dei Comuni è garantito
La tutela del territorio da parte dei Comuni è in ogni caso garantita – attraverso l'esercizio dell'autotutela - anche se l'intervento edilizio è effettuato con Scia ai sensi dell'articolo 19, legge 241/1990.
Lo ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 188 del 2012. La disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ex articolo 19, legge 241/1990, applicabile anche alla materia edilizia, era stata impugnata da una Regione che lamentava il fatto che la norma poteva essere interpretata nel senso che decorsi 30 giorni per l'esercizio dei poteri inibitori della P.a., i lavori edilizi realizzati con Scia potessero essere "bloccati" solo in caso di grave pericolo di danni ambientali, alla sicurezza o al patrimonio culturale-artistico, escludendosi il ricorso al generale potere di autotutela, impedendo così al Comune quei poteri di tutela del territorio costituzionalmente garantiti.
Secondo la Corte invece la norma va letta nel senso che essa non esclude comunque il ricorso, da parte dell'Amministrazione, al potere di autotutela (comma 3, articolo 19, legge n. 241 del 1990) che si aggiunge alla ulteriore potestà di intervento configurata dal comma 4 (intervento, decorsi i 30 giorni, solo in caso di danno al patrimonio artistico-culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale).
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 16 luglio 2012, n. 188
Territorio - Attività Edilizia - Segnalazione certificata di inizio attività (Scia, articolo 19, legge 241/1990) - Poteri inibitori dell'attività edilizia da parte dell'Amministrazione - Presupposti - Esercizio del generale potere di autotutela in aggiunta ai poteri specifici della disciplina - Legittimità
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"Scia" e "Scia 2", il funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi