Milano, 6 settembre 2012 - 00:00

Rinnovabili, Comitato occasionale non legittimato contro impianti

(Francesco Petrucci)

Un comitato formatosi al solo scopo di opporsi alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non possiede il requisito della "non occasionalità" nella tutela ambientale indispensabile per la legittimazione processuale.

Il Tar del Veneto con la sentenza 6 agosto 2012, n. 1113 ha ribadito una consolidata giurisprudenza sul tenore della legge 349/1986. Per i Giudici i comitati spontanei possono essere legittimati ad agire in giudizio, ma devono perseguire in modo non occasionale i valori ambientali nella loro più generale accezione.

In altre parole il comitato non deve essere sorto al solo scopo, come nel caso di specie, di impedire la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili oggetto di causa; si trattava di un impianto a biogas regolarmente autorizzato con autorizzazione unica impugnata dai ricorrenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione attiva ex articolo 35 comma 1 lettera b), Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010).

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