Milano, 12 settembre 2012 - 00:00

Consiglio di Stato: illegittimi limiti massimi a sviluppo rinnovabili

(Francesco Petrucci)

Una norma regionale che fissi limiti massimi alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili viola le norme internazionali (protocollo di Kyoto) e quelle comunitarie (2001/77/Ce) che incentivano lo sviluppo delle rinnovabili ed è quindi illegittimo su questa base il diniego all’autorizzazione a realizzare gli impianti.

Il Consiglio di Stato (sentenza 10 settembre 2012, n. 4768) ha riformato il giudizio di merito e dato ragione alla società ricorrente contro la Regione Basilicata che aveva negato nel 2008 un’autorizzazione unica alla costruzione di un impianto eolico di 128 MW presentata nel 2004 poiché erano stati superati i limiti massimi di potenza autorizzabile (nel periodo 2000-2010) fissati dal Piano energetico regionale.

I Supremi Giudici hanno rimarcato che il quadro legislativo europeo e nazionale (direttiva 2001/77/Ce, Dlgs 387/2003) escludono che il Legislatore possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia rinnovabile come ha fatto l’articolo 3 della legge regionale 10/1997 precludendo il rilascio di nuove autorizzazioni superata la soglia per l’eolico fissata per il periodo 2000-2010 dal piano energetico regionale (già superata al momento della richiesta della ricorrente). Tale articolo della citata legge 10/1997 è stato disapplicato dai Giudici per contrasto col diritto comunitario (direttiva 2001/77/Ce) e il diniego dell’autorizzazione unica annullato.

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