Digestato, è sottoprodotto se destinato a impianto a biogas
La massa sia liquida che solida residuale dal processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas non è un rifiuto ma un sottoprodotto se utilizzata entro certi limiti e a certe condizioni.
La Cassazione penale (sentenza 31 agosto 2012, n. 33588) trova motivate le conclusioni del Tar che aveva escluso il digestato dalla nozione di rifiuto trattandosi di materiale agricolo naturale non pericoloso che il privato non intendeva abbandonare e usato per produrre biogas senza danneggiare ambiente o salute umana (articolo 185, Dlgs 152/2006), e in ogni caso riconducibile a sottoprodotto (articolo 184-bis) in quanto la parte liquida (liquido di sgrondo) era conseguenza inevitabile della produzione dell'insilato di mais, il liquido era comunque utilizzato nel processo di produzione del biogas e senza ulteriori trattamenti e aveva capacità fertilizzante.
A queste condizioni e non essendoci contaminazione di rifiuti (precedente o successiva), mancano le ragioni per ritenere che "il detentore intenda disfarsene", e quindi siamo fuori dalla definizione di rifiuto. Il digestato inteso come parte solida, infine, se le matrici organiche in ingresso nel digestore sono reflui zootecnici da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, è assimilabile agli effluenti animali (Dm 7 aprile 2006).
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 31 agosto 2012, n. 33588
Impianti a biogas - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Digestato - Natura - Sottoprodotto - Condizioni
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Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Attuazione articolo 38 del Dlgs 152/1999
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
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