Convenzioni "Cip6", nuova proroga a marzo 2013 per risoluzione anticipata
Ancora una proroga al 31 marzo 2013 per presentare le istanze di risoluzione anticipata delle "convenzioni Cip 6" per gli impianti alimentati da combustibili di processo.
Il rinvio, disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo 28 giugno 2012, in vigore dal 4 ottobre 2012, riguarda il termine ultimo per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia per chiudere volontariamente, dietro corrispettivo, le convenzioni Cip 6/92 (incentivi a produttori di energia "assimilata" alle rinnovabili). Oltre alla proroga, il decreto stabilisce che la risoluzione della convenzione può avvenire sia il 1° gennaio sia il 1° luglio di ogni anno (il precedente Dm 23 giugno 2011 consentiva la risoluzione solo il 1° gennaio).
Il sistema di "incentivi Cip 6/92" (sostituito dal 1999 con il sistema dei certificati verdi che incentiva, questo sì, solo le rinnovabili) coinvolge, con contratti ancora attivi, alcuni impianti alimentati a fonti "assimilate" alle rinnovabili (perlopiù inceneritori e termovalorizzatori). Lo scopo della disciplina sulla risoluzione delle convenzioni (articolo 30, legge 99/2009 e successivi decreti attuativi) è stato quello di prevedere meccanismi incentivanti per chiudere definitivamente e in anticipo la partita "incentivi alle assimilate".
Documenti di riferimento
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Dm sviluppo economico 28 giugno 2012
Risoluzione anticipata ex Dm 23 giugno 2011 delle convenzioni Cip 6/92 per impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia
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Dm Sviluppo economico 23 giugno 2011
Risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia
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Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - Stralcio