Milano, 7 novembre 2012 - 00:00

Esproprio illegittimo, restituzione terreno anche post opera pubblica

Il fatto che sia stata realizzata un'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo di restituire al privato il fondo occupato illegittimamente dalla pubblica Amministrazione in seguito all'annullamento del decreto di esproprio.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato (sentenza 3 ottobre 2012, n. 5189) ribadendo un consolidato orientamento. I Giudici hanno richiamato anche la sentenza Corte Costituzionale 4 ottobre 2010, n. 293 che, nel dichiarare illegittimo l'articolo 43 del Tu espropri (Dpr 327/2001), aveva chiarito che la realizzazione di un'opera pubblica nell'area illegittimamente espropriata non ne blocca la restituzione al privato, poiché trattasi di mero fatto e non di atto che determini trasferimento di proprietà in capo alla P.a.

Si ricorda che la disciplina dell'utilizzo sine titulo di un bene per scopi di interesse pubblico è ora disciplinata dall'articolo 42-bis, Dpr 327/2001 (aggiunto dal Dl 98/2011). Il Consiglio di Stato (sentenza 1° dicembre 2011, n. 6351) aveva deciso, proprio sulla base del nuovo articolo 42-bis che in caso di occupazione e realizzazione di un'opera sine titulo la P.a. ha l'obbligo giuridico di far cessare lo stato di fatto restituendo il terreno al privato o acquisendolo formalmente dietro indennizzo secondo la nuova procedura del citato articolo 42-bis.

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