Impianti fonti rinnovabili, termine inizio lavori dettato da disciplina speciale
Per la verifica del rispetto del termine di inizio lavori di un impianto a fonti rinnovabili autorizzato ex Dlgs 387/2003, si applica la disciplina speciale di settore (ex Finanziaria 2008) e non quella generale edilizia.
Lo ha ricordato il Tar Umbria nella sentenza 31 ottobre 2012, n. 452 in riferimento alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione unica di un impianto a fonti rinnovabili pronunciata dalla Provincia in seguito al decorso di un anno dal rilascio senza che fossero cominciati i lavori.
I Giudici hanno ricordato che il termine di un anno per l'inizio dei lavori, decorsi i quali l'autorizzazione decade, non è disciplinato dalle regole generali in materia edilizia (articolo 15, Dpr 380/2001) ma dall'articolo 2, comma 159, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), secondo il quale occorre dimostrare di avere "concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa", cosa non fatta dal ricorrente che aveva inviato una semplice comunicazione di inizio lavori priva di qualunque riferimento agli elementi ex articolo 2, comma 159, legge 244/2007.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Umbria 31 ottobre 2012, n. 452
Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Termine annuale per l'inizio dei lavori - Norme applicabili - Disciplina generale in materia edilizia -Esclusione - Disciplina speciale - Applicazione
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 - Stralcio - Disposizioni in materia di energia e appalti
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili