Milano, 2 gennaio 2013 - 00:00

Valutazione rischi, autocertificazione fino al 30 giugno 2013

Prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la possibilità per le imprese fino a 10 dipendenti di documentare tramite autocertificazione l’effettuata valutazione dei rischi.

Lo slittamento è sancito dalla “Legge Stabilità 2013” (legge 24 dicembre 2012, n. 228) mediante lo spostamento del termine finale previsto dall'articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008.

La novità incide sul già rinnovato scenario relativo alla valutazione dei rischi disegnato dal Dm Minlavoro 30 novembre 2012, decreto in vigore dal 6 febbraio 2013 e recante (in esecuzione dello stesso articolo del Dlgs 81/2008) le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti ad esclusione delle aziende ad elevata pericolosità

Il nuovo quadro delle scadenze appare dunque essere il seguente: le microimprese che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi (in base al citato articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008) devono dal 1° luglio 2013 (scaduta la nuova proroga) scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata; le imprese che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di valutazione e relativa documentazione possono continuare in base a questo ultimo regime anche dopo il 6 febbraio 2013 (la facoltà di scegliere il regime ordinario da parte delle imprese pur ammesse al semplificato è stata infatti confermata dallo stesso MinLavoro con interpello 7/2012). Per tutte le altre imprese non ammesse ai regimi di favore continua invece a vigere l’obbligo della procedura ordinaria.

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