Edifici, stop autocertificazione efficienza energetica classe "G"
Con il Dm 22 novembre 2012 l'Italia ha corretto finalmente il Dm 26 giugno 2009 con il quale aveva recepito, in modo incompleto, la direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia. Stop all'autocertificazione (nella classe energetica peggiore, la "G") del proprietario dell'edificio.
Il decreto 22 novembre 2012, in vigore dal 13 dicembre, è conseguenza del deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Ue del 26 aprile 2012 per l'incompleto recepimento della direttiva 2002/91/Ce avvenuto con Dlgs 192/2005, nonché con le Linee guida ex Dm 26 giugno 2009 oggetto della modifica in parola. Ora anche i proprietari di immobili consapevoli della scadente qualità energetica del loro edificio, che prima potevano autocertificare l'appartenenza dell'immobile alla classe peggiore (la "G"), dovranno ricorrere ai professionisti abilitati per ottenere l'attestato di certificazione energetica.
Il Dm 22 novembre 2012 inoltre modifica le linee guida del 2009 definendo meglio gli edifici esentati dall'obbligo di certificazione energetica (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili, nonché ruderi e immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale").
Documenti di riferimento
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Dm Sviluppo economico 22 novembre 2012
Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"
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Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
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Disposizioni in materia di prestazione energetica nell'edilizia
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/91/Ce
Direttiva Epbd - Rendimento energetico nell'edilizia
Riferimenti
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Green Energy Audit - Manuale operativo per la diagnosi energetica e ambientale degli edifici
a cura di Giuliano Dall'O'