Milano, 18 dicembre 2012 - 00:00

Condominio, dal 18 giugno 2013 più facili le innovazioni per rinnovabili ed efficienza

Saranno sufficienti maggioranze più semplici per approvare interventi per migliorare l'efficienza o inserire le rinnovabili nell'edificio. È quanto ha previsto la legge 11 dicembre 2012, n. 220 di riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013.

La legge in parola modifica diverse disposizioni "storiche" del Codice civile sul condominio (Rd 262/1942, Titolo VII, Capo II) agevolando tutti gli interventi che possano migliorare la "qualità dell'edificio", come quelli per il contenimento del consumo energetico o l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (anche da parte di terzi che ne abbiano titolo) che avranno via libera con la maggioranza dei presenti all'assemblea e la metà del valore dell'edificio. Possibile anche installare impianti di energia rinnovabile ad uso esclusivo su lastrico solare con attività di solo controllo (ed eventuali prescrizioni a carico del condomino) da parte dell'assemblea ma senza autorizzazione.

Sarà possibile anche rinunciare all'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. La legge 220/2012, infine, ha anche ridefinito i compiti e obblighi dell'amministratore, il funzionamento dell'assemblea, i poteri di azione, anche del singolo condomino, nei confronti di gravi irregolarità dell'amministratore.

Documenti di riferimento