Bandi di gara, norma su tassatività cause di esclusione non è retroattiva
La disciplina in vigore dal 2011 sul principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, previsto dall'articolo 46, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006) non è applicabile ai bandi anteriori alla novità normativa.
L'importante principio è stato ricordato dal Tar Puglia nella sentenza 14 dicembre 2012, n. 2056 che ha accolto le doglianze di una impresa contro l'aggiudicazione di un appalto che era stato fatto in favore di una ditta concorrente che non aveva prodotto un documento (la valutazione dei rischi) richiesto dal bando di gara a pena di esclusione.
La parte resistente sosteneva invece che ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis come introdotta dal Dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 operava il principio di tassatività delle clausole di esclusione che sono solo quelle previste dalla legge, con automatica nullità di quelle diverse contenute nella lex specialis del bando di gara. I Giudici hanno però ricordato che la novità legislativa si applica solo ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, non avendo effetto retroattivo su quelli precedenti, come quello del caso di specie. Legittimo quindi l'annullamento dell'aggiudicazione del bando visto il mancato rispetto delle cause di esclusione previste dalla lex specialis di gara.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 14 dicembre 2012, n. 2056
Appalti - Bando di gara - Tassatività delle clausole di esclusione - Nuova norma ex Dl 70/2011 - Applicabilità - Bandi precedenti all'introduzione della novella legislativa - Esclusione
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Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
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Prime disposizioni urgenti per l'economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche - Stralcio