Benzina e diesel, entro il 31 gennaio vanno comunicate le emissioni climalteranti
Il MinAmbiente ha reso disponibile il formato che i fornitori di combustibili devono utilizzare per trasmettere le informazioni su quantitativi, origine e emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita.
Lo rende noto lo stesso Dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gu del 23 gennaio 2013.
L’adempimento è previsto dall’articolo 7-bis del Dlgs 66/2005 (“Qualità della benzina e del combustibile diesel”). La norma prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno i fornitori di carburanti, cioè “i soggetti responsabili del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali”, trasmettano al MinAmbiente una relazione autocertificata sulle emissioni climalteranti dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita.
La relazione va accompagnata con i documenti comprovanti il rispetto dei criteri di sostenibilità e gli obblighi di informazione previsti dal provvedimento.
Documenti di riferimento
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Comunicato MinAmbiente 23 gennaio 2013
Qualità della benzina e del combustibile diesel - Dlgs 66/2005 - Formato per la trasmissione delle informazioni
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Qualità della benzina e del combustibile diesel