Impianto fotovoltaico, punito anche l'esercizio abusivo
Le sanzioni penali ex articolo 44, Dpr 380/2001 non colpiscono solo la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili senza la prescritta autorizzazione unica (Dlgs 387/2003, articolo 12) ma anche l'esercizio abusivo, essendo la ratio della norma del Dlgs 387/2003 finalizzata al controllo dell'Autorità preposta anche nella fase di esercizio dell'impianto.
La Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2013, n. 1260 riforma la decisione di merito e dà ragione al Pubblico Ministero che aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il sequestro preventivo di un impianto fotovoltaico realizzato senza la prevista autorizzazione (articolo 12, Dlgs 387/2003) ritenendo il Tribunale insussistente il periculum in mora, perché mancava un rischio di aggravamento delle conseguenze del reato ulteriori rispetto a quelle già irrimediabilmente compromesse con l'installazione della struttura.
In realtà per la Cassazione anche l'esercizio abusivo dell'impianto produce una lesione del bene giuridico protetto dalla norma precettiva (articolo 12, Dlgs 387/2003) cui sono ricollegate le sanzioni ex articolo 44, Dpr 380/2001. I titolari dell'impianto sequestrato hanno infatti leso l'interesse alla permanente vigilanza da parte dell'Autorità competente anche sull'esercizio dell'impianto stesso, aggravando o comunque protraendo le conseguenze negative del reato, giustificando così il sequestro preventivo.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2013, n. 1260
Energie rinnovabili - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione unica - Assenza del titolo - Sanzioni - Esercizio abusivo dell'impianto - Applicabilità delle sanzioni - Sussiste
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)