Anche la mera raccolta di rifiuti è “servizio pubblico”
Ai fini della configurazione della nozione di “servizio pubblico” non rileva in alcun modo la circostanza che l’oggetto dell'affidamento sia la mera raccolta dei rifiuti, o l'intero servizio dell'igiene ambientale.
A dirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 911/2013), secondo il quale la nozione di “servizio pubblico locale” prescelta dal Legislatore, si fonda a livello oggettivo su due elementi: a) l'attività è tesa a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) il gestore è sottoposto ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico— professionale e qualità.
Non rileva quindi né l’oggetto dell’affidamento, che può essere l’intero servizio dell’igiene ambientale o soltanto una parte di esso, e neanche la modalità di remunerazione del gestore del servizio.
Documenti di riferimento
-
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Energia - Istituzione "Ispra" - Norme "Taglia carta" - Stralcio
-
Sentenza Consiglio di Stato 14 febbraio 2013, n. 911
Rifiuti urbani - Affidamento del servizio di sola raccolta - Dl 112/2008 - Servizio pubblico locale - Requisiti - Rientra