Eolico, legittima Via che valuti impatti cumulativi con più impianti
È pienamente legittima una verifica di assoggettabilità a Via di un impianto eolico che abbia valutato anche gli aspetti di potenziali impatti cumulativi con altri impianti proposti da altri soggetti nella stessa zona.
Lo ha deciso il Tar Puglia con sentenza 19 febbraio 2013, n. 242 rigettando le doglianze di una impresa che lamentava l’assoggettamento a Via (valutazione di impatto ambientale) in seguito a una procedura di screening (verifica di assoggettabilità a Via) ex articolo 12, Dlgs 152/2006 in cui la Regione aveva valutato anche la possibilità di impatti "cumulativi" e in termini di "co-visibilità" di più pale eoliche (facenti capo a differenti società proponenti e potenzialmente incidenti sulla stessa area).
Per i Giudici si tratta di una valutazione, a base della decisione di assoggettare l’impianto a Via, pienamente rientrante in quelle ambientali fisiologicamente ammesse in tale sede. Infatti la Regione ha posto la problematica in termini di impatti "cumulativi" sull'ambiente circostante ("con potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali"), non in termini di mera sovrapposizione che avrebbe determinato la necessità di risolvere il conflitto tra più proponenti nella stessa area durante la conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003 e non durante il procedimento di Via.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 19 febbraio 2013, n. 242
Valutazione ambientale - Screening (Verifica di assoggettabilità a Via) - Impianto eolico - Criteri di valutazione - Inclusione dell'aspetto degli impatti cumulativi con impianti di altri soggetti proponenti - Legittimità
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili