Milano, 17 aprile 2013 - 00:00

Tariffa idrica, la competenza è dello Stato

Spetta allo Stato fissare l'impianto legislativo di determinazione della tariffa dei servizi idrici, non alle Regioni, in quanto la materia è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, Costituzione).

Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza 12 aprile 2013, n. 67 bocciando la legge regionale del Veneto in materia. La legge impugnata, attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, è in contrasto con gli articoli 154 e 161 del Dlgs 152/2006 che riservano allo Stato la determinazione delle tariffe e con le norme che riservano ora all'Authority dell'energia l'approvazione delle tariffe predisposte dalle Autorità competenti (Dl 70/2011, Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011).

La Corte, con la sentenza in parola, ribadisce la sua costante giurisprudenza in materia, affermando che dal quadro normativo del Codice del'ambiente emerge come la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici sia ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza esclusiva statale. Si tratta di un complesso di norme atte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato, che si può avere solo con se lo Stato detta una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Di qui la bocciatura della legge veneta.

Documenti di riferimento