Fotovoltaico in area vincolata, parere Soprintendenza solo in conferenza di servizi
Nell'ambito di un procedimento autorizzatorio di impianti a fonti rinnovabili in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza va reso solo nell'ambito della conferenza dei servizi prevista dal procedimento di autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato (sentenza 15 marzo 2013, n. 1562) rigettando le doglianze della Soprintendenza, che pur invitata alla conferenza dei servizi per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico, non vi aveva preso parte, esprimendo il suo parere negativo sul progetto solo in seguito e al di fuori del meccanismo della conferenza, come disciplinato dalla legge 241/1990.
Per i Giudici, la procedura autorizzatoria semplificata per le rinnovabili esige che tutti gli Enti coinvolti, anche quelli a tutela del paesaggio, si esprimano solo in sede di conferenza dei servizi, attuandosi quella dialettica tra le varie posizioni sintetizzata nel provvedimento autorizzatorio finale (di assenso o diniego) emanato dalla Regione (o Provincia delegata) competente al rilascio del titolo. Ogni parere espresso fuori dalla sede della conferenza è illegittimo.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 15 marzo 2013, n. 1562
Energia - Impianto fotovoltaico - Localizzazione - Tutela paesaggistica - Autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) - Rilascio - Conferenza dei servizi - Parere Soprintendenza - Espressione - Fuori dalla conferenza - Illegittimità - Sussiste
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi