Milano, 30 aprile 2013 - 00:00

Produzione energia rinnovabile, non è servizio pubblico

(Lavinia Basso)

La produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili, e la costruzione dei relativi impianti, diversamente dall'erogazione di energia, non possono essere considerate attività di servizio pubblico o di pubblica utilità ed essere sottoposte al regime di tassazione agevolato.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 27 marzo 2013 n. 1786 ha chiarito che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (articolo 63 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446) prevede che la determinazione forfettaria del canone dovuto a Province e Comuni per le occupazioni permanenti (cavi, condutture, impianti, ecc.) sia subordinata alla ricorrenza di presupposti, tra i quali, dal punto di vista soggettivo, che l'occupante svolga attività di erogazione dei pubblici servizi, norma che non può essere interpretata estensivamente in quanto derogatoria della disciplina generale.

Né possono essere invocate per il riconoscimento del regime agevolato, le speciali disposizioni sulla promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili previste dall'articolo 1, legge 10/1991.

Documenti di riferimento

Riferimenti

  • Efficienza energetica

    Gli incentivi per il risparmio energetico, le rinnovabili termiche e la cogenerazione