Impianti Cip6, incentivi rideterminati in base a "energia termica utile"
Ai fini della disciplina sulla incentivazione degli impianti cogenerativi assimilati alle "rinnovabili" ex delibera Cip 6/92, energia termica utile è solo il calore destinato a usi civili e industriali e non l'energia termica destinata alla produzione di elettricità.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 16 maggio 2013, n. 2659. Una società proprietaria di un impianto a cogenerazione alimentato a gas naturale "assimilato" alle rinnovabili in forza della oramai superata disciplina ex legge 10/1991 e delibera Cip 6/92 (ma tuttora vigente "ad esaurimento" per alcuni impianti), contestava la rideterminazione — fatta dall'Authority dell'energia — dell’indice energetico Ien (rapporto fra energia elettrica prodotta al netto di quella assorbita dai servizi ausiliari, energia termica utile prodotta ed energia immessa nell’impianto attraverso combustibili fossili), con conseguente rideterminazione dell'incentivo spettante e richiesta di restituzione dell'indebito.
I Giudici hanno rilevato la correttezza della rideterminazione, ricordando come energia termica utile è solo il calore direttamente destinato a usi civili o industriali, e non anche l’energia termica destinata alla produzione di energia elettrica, poiché diversamente si andrebbe ad inficiare il concetto stesso di cogenerazione
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 16 maggio 2013, n. 2659
Energia - Impianti assimilati alle rinnovabili (delibera Cip 6/92) - Incentivi - Indice energetico Ien - Determinazione - Calcolo - Paramtetro - Calore direttamente destinato a usi civili o industriali - Energia termica usata per produrre elettricità - Esclusione
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Attuazione del Piano energetico nazionale
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Deliberazione Cip 29 aprile 1992, n. 6
Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l’assimilabilità a fonte rinnovabile