Consulta, addizionale sull'elettricità è tributo erariale
L'accisa sull'energia elettrica e le relative addizionali sono tributi erariali la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, che può variare le aliquote di tali tributi e persino sopprimerli senza ledere la sfera di autonomia regionale.
Lo ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 23 maggio 2013, n. 97 rigettando le doglianze della Regione Sicilia che lamentava l'illegittimità dell'abrogazione dal 1° aprile 2012 delle addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica (ex Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012) già soppresse per le Regioni "ordinarie" dal Dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale. La Regione lamentava che la soppressione di tali tributi riduceva le risorse regionali incidendo sulla autonomia finanziaria della Regione.
Per la Corte invece, fermo restando il fatto che le accise sull'elettricità (e le relative addizionali) sono tributi erariali la cui disciplina compete allo Stato, vale il consolidato principio giurisprudenziale in materia di tributi erariali il cui gettito sia destinato agli Enti locali, cioè che il Legislatore può modificarli e addirittura sopprimerli, purché la riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Documenti di riferimento
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Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - Tarsu - Addizionale energia elettrica - Stralcio
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Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (cd. "Dl Fiscale") - Stralcio
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Sentenza Corte Costituzionale 23 maggio 2013, n. 97
Energia - Accise e addizionali sull'energia elettrica - Natura - Tributi erariali - Riduzione o eliminazione - Competenza esclusiva statale - Sussiste - Effetti - Riduzioni risorse regionali - Possibilità - Condizioni - Non compromissione dell'esercizio delle funzioni della Regione