Autorizzazione paesaggistica, esame Soprintendenza solo su documenti completi
Il termine di 60 giorni concesso alla Soprintendenza per l'esame e l'eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (o Comune delegato) ex articolo 159, Dlgs 42/2004 decorre dal ricevimento della documentazione completa.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (sentenza 30 aprile 2013, n. 2359) seguendo consolidata giurisprudenza. Nel caso in cui la documentazione inviata alla Soprintendenza sia incompleta, il termine non decorre e parte solo dal momento in cui arriva la documentazione completa, debitamente registrata al protocollo (esclusa la validità di invii via fax).
Confermato anche il diritto della Soprintendenza di chiedere, per una sola volta, integrazioni istruttorie o chiedere accertamenti di natura tecnica purché non venga aggravato il procedimento. In questo caso il termine per il rilascio del provvedimento si interrompe dal momento della comunicazione agli interessati, per massimo 30 giorni e riprende al ricevimento della documentazione (Dlgs 42/2004, Dm 495/1994).
Documenti di riferimento
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
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Sentenza Consiglio di Stato 30 aprile 2013, n. 2359
Territorio - Beni paesaggistici - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio - Esame della Soprintendenza - Termine - Decorrenza - Dal ricevimento della documentazione completa