Autorizzazione rinnovabili, impugnabile solo provvedimento finale
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) che si svolge in conferenza dei servizi l'interessato può impugnare solo il provvedimento finale non i singoli pareri degli Enti.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2013, n. 2417 confermando il giudizio di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società intenzionata a realizzare un impianto fotovoltaico, contro i pareri negativi espressi sia dal Comune che dalla Soprintendenza, durante la conferenza dei servizi nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione.
Il Collegio ha ricordato che la giurisprudenza prevalente in merito alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (legge richiamata integralmente dal Dlgs 387/2003), ritiene che sia la determinazione finale della conferenza dei servizi sia i pareri prodromici espressi dai vari Enti coinvolti durante la riunione, sono atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi degli interessi del privato e quindi non autonomamente impugnabili. Solo il provvedimento finale, momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento, è impugnabile dall'interessato.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 6 maggio 2013, n. 2417
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) - Procedimento - Conferenza dei servizi - Pareri dei singoli Enti durante la conferenza - Natura - Atti endoprocedimentali - Autonoma impugnabilità - Esclusione
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi