Rinnovabili, stop a impianto se si compromette paesaggio
L'installazione di un impianto a fonti rinnovabili, pur agevolato dalla normativa nazionale, non esonera dal rispetto degli indirizzi regionali di tutela del paesaggio. Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 3 luglio 2013, n. 1082.
I Giudici hanno rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente che aveva impugnato il parere negativo di compatibilità ambientale dell'intervento (installazione di un impianto fotovoltaico) per contrasto con il Piano urbanistico territoriale per il paesaggio. Il Tar ha richiamato la più recente giurisprudenza in materia che è oramai conforme nel ritenere che il rispetto del Protocollo di Kyoto non giustifica la disapplicazione di atti di pianificazione paesaggistica.
In altre parole, l'assetto giuridico delineato dalle disposizioni vigenti in materia (su tutte il Dlgs 387/2003) impone una attenta contemperazione tra esigenza di sviluppo delle rinnovabili (e connessa riduzione delle emissioni) e esigenza di tutela di ambiente e paesaggio, come riassunto efficacemente dalla Corte Costituzionale (sentenza 275/2011), richiamata dai Giudici pugliesi nel giudizio in parola.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 3 luglio 2013, n. 1082
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Realizzazione (Dlgs 387/2003) - Rispetto prescrizioni pianificazione paesaggistica territoriale - Sussiste - Contemperazione tra interesse a sviluppo rinnovabili e interesse a tutela ambiente e paesaggio - Necessità
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 275
Energia – Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili – Dlgs 387/2003 come modificato dal Dlgs 28/2011 – Lesione competenza Province autonome in materia di paesaggio – Non sussiste – Disciplina autorizzatoria uniforme su tutto il territorio nazionale - Legittimità