Autorizzazione impianto eolico, no a impugnazione autonoma parere Soprintendenza
Solo la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi relativa all'autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) è lesiva della posizione giuridica del titolare dell'impianto. I pareri emessi durante la conferenza non sono pertanto autonomamente impugnabili.
Il Tar Sicilia (sentenza 10 settembre 2013, n. 1677) respinge il ricorso dell'impresa ricorrente contro il parere negativo della Soprintendenza relativo a un parco eolico per il quale aveva chiesto l'autorizzazione unica. Il provvedimento impugnato, emesso all'interno di una conferenza di servizi ex articolo 12, Dlgs 387/2003, non è definitivo — è uno dei pareri degli Enti coinvolti — e quindi, non è immediatamente lesivo delle ragioni del ricorrente.
Il parere negativo di uno degli Enti partecipanti alla conferenza non ne determina l'arresto. Esso è valutato dall'Autorità procedente insieme agli altri pareri in funzione della determinazione finale della conferenza. Solo quest'ultimo atto (rilascio o diniego dell'autorizzazione unica), in base al combinato disposto degli articoli 14 e ss. legge 241/1990 (norme sulla conferenza dei servizi) e 12 Dlgs 387/2003, produce effetti lesivi della sfera giuridica dell'interessato e può essere impugnato davanti al Giudice.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Tar Sicilia 10 settembre 2013, n. 1677
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) - Procedimento - Conferenza dei servizi - Parere negativo Soprintendenza - Impugnazione autonoma - Esclusione