Autorizzazione paesaggistica, stretta sulla durata
I lavori iniziati entro i 5 anni di durata dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata vanno conclusi entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Abolita l'estensione della durata dell'autorizzazione comunque fino a fine lavori (prevista dal Dl 69/2013). Lo prevede la legge di conversione del Dl 91/2013 approvata definitivamente dalla Camera il 4 ottobre 2013.
Normalmente l'autorizzazione paesaggistica per opere edilizie dura 5 anni, dopodiché va chiesto il rinnovo. Il Dl "Fare" n. 69/2013, convertito in legge 98/2013 aveva previsto che se i lavori edili erano iniziati nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, essa prolungava la sua efficacia comunque fino a fine lavori. La legge di conversione del Dl 91/2013 (norme di tutela dei beni culturali) introduce una "stretta" in materia. I lavori iniziati nel quinquennio vanno comunque conclusi entro l'anno successivo alla fine dei 5 anni di durata del provvedimento autorizzatorio.
Per "compensare" la "stretta" introdotta dalla norma, sempre la medesima legge di conversione del Dl 91/2013, modificando il citato Dl 69/2013, stabilisce la proroga di tre anni di tutte le autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 98/2013 (legge di conversione del Dl 69/2013), vale a dire quelle in corso al 21 agosto 2013.
Documenti di riferimento
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Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
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Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Stralcio
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Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare")