Milano, 10 ottobre 2013 - 00:00

Autorizzazione paesaggistica, si riduce proroga di efficacia

Una volta iniziate le opere entro i 5 anni di durata dell'autorizzazione paesaggistica, queste vanno concluse in ogni caso nell'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Sparisce l'estensione della durata dell'autorizzazione comunque fino a fine lavori (prevista dal Dl 69/2013). Lo prevede la legge 7 ottobre 2013, n. 112 di conversione del Dl 91/2013.

Normalmente l'autorizzazione paesaggistica per opere edilizie dura 5 anni, dopodiché va chiesto il rinnovo. Il Dl "Fare" n. 69/2013, convertito in legge 98/2013 aveva previsto che se i lavori edili erano iniziati nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, essa prolungava la sua efficacia comunque fino a fine lavori. La legge 112/2013 che converte il Dl 91/2013 (norme di tutela dei beni culturali) introduce una "stretta" in materia. I lavori iniziati nel quinquennio vanno comunque conclusi entro l'anno successivo alla fine dei 5 anni di durata del provvedimento autorizzatorio.

La stessa legge 112/2013 compensa la restrizione introdotta modificando il citato Dl 69/2013, introducendo una proroga di tre anni per tutte le autorizzazioni paesaggistiche attualmente valide alla data della conversione della legge 98/2013 (conversione del Dl 69/2013), vale a dire quelle in corso al 21 agosto 2013.

Documenti di riferimento