Milano, 21 novembre 2013 - 00:00

Cassazione: anche le società partecipate dalla P.a. possono fallire

Se l'Ente locale affida il perseguimento dell'interesse pubblico allo strumento privatistico della società di capitali, questa assume anche i rischi derivanti dalla sua insolvenza, potendo essere assoggettata al fallimento.

La Corte di Cassazione (sentenza 27 settembre 2013, n. 22209) conferma la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una Srl partecipata al 51% da un Comune e costituita per gestire un impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La società lamentava da un lato di non potere essere soggetta a fallimento in quanto ente pubblico, dall'altro che il fallimento avrebbe precluso l'esercizio di un servizio essenziale per la collettività.

Per i Giudici una società privata non "diventa" Ente pubblico in funzione al servizio che esercita. Se l'Ente "usa" lo strumento della società di capitali cui partecipa per gestire un servizio pubblico locale, tale società è soggetta anche ai rischi della insolvenza, quindi può fallire. Quanto al pericolo che il servizio si interrompa, la legge fallimentare (articolo 104, Rd 267/1942) prevede l'esercizio provvisorio della società fallita con cui evitare il "fermo" del servizio. Inoltre, ferma restando la proprietà pubblica degli impianti, la gestione del servizio può essere affidata a privati (Dl 138/2011, articolo 4, comma 28), per cui il Comune, che rimane proprietario degli impianti, può affidare il servizio ad altra società.

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