Milano, 4 dicembre 2013 - 00:00

“Controllo analogo”, per il Tar Lombardia basta lo 0,1%

Il requisito del controllo analogo è soddisfatto anche dalle partecipazioni ultraminoritarie, purché lo statuto assicuri comunque al Comune il ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio.

Con queste motivazioni il Tar Lombardia (sentenza 780/2013) ha rigettato il ricorso contro l’affidamento diretto del servizio di gestione rifiuti a un consorzio intercomunale, da parte di un Comune in possesso dello 0,1% delle quote del consorzio stesso.

Questo perché le previsioni contenute nello statuto del consorzio, che da un lato danno rilievo diretto alla popolazione con l’introduzione di un comitato di coordinamento, e dall’altro introducono un patto parasociale che impegna i consorziati a votare, sulle questioni che riguardano i servizi in uno specifico Comune, in conformità alla volontà espresso dal Comune stesso, dimostrano l’attuale esistenza del controllo analogo anche dei Comuni con partecipazioni sociali minime.

Il controllo analogo è un presupposto irrinunciabile della gestione in house secondo consolidata giurisprudenza comunitaria, che lo ritiene rispettato “quando l’entità di cui trattasi è assoggettata a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzare le decisioni dell’entità medesima”.

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