Bioraffinerie di nuova generazione, via alle procedure semplificate
Dal 17 dicembre 2013 sono in vigore le procedure autorizzative semplificate per realizzare impianti di produzione di biocarburanti in raffinerie di seconda e terza generazione. Lo prevede il Dm 9 ottobre 2013, n. 139.
Il regolamento semplifica l’autorizzazione alla realizzazione delle bioraffinerie di nuova generazione estendendo a questo tipo di impianti il procedimento di autorizzazione unica previsto per gli impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003). Le linee guida regionali sulle autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili dovranno essere adeguate introducendo anche le bioraffinerie per consentire la realizzazione di tali impianti nei loro territori con questo procedimento semplificato.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, entro 6 mesi il MinAmbiente emana apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle emissioni. Nelle more dell'adozione delle linee guida, gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available Technologies (Bat) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli Enti locali e le Autorità preposte al controllo dei livelli delle emissioni.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dm Sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139
Regolamento recante procedure autorizzative semplificate per le bioraffinerie di seconda e terza generazione