Ecolabel, arrivano i criteri ecologici per gli apparecchi di riproduzione immagini
Anche gli apparecchi in grado di riprodurre immagini stampate dovranno rispettare alcuni criteri ecologici per potersi dotare del marchio Ue Ecolabel. Lo stabilisce la decisione 17 dicembre 2013, n. 2013/806/Ue.
Emanata ai sensi del "regolamento Ecolabel" n. 66/2010/Ce, la decisione in parola fissa i criteri ecologici per l'ottenimento del marchio Ecolabel applicabili ai prodotti per ufficio o per uso domestico in grado di riprodurre immagini stampate, sotto forma di documento cartaceo o fotografico. Sono esclusi i fax, i duplicatori digitali, le affrancatrici e gli scanner.
I criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2013/806/Ue sono validi fino al 17 dicembre 2017; l'esigenza della Ue di fissare tali criteri è data dalla considerazione che i principali impatti ambientali delle apparecchiature per la riproduzione di immagini durante il ciclo di vita sono collegati all’uso di carta, al consumo energetico e all’uso di sostanze nocive e che occorra promuovere la produzione e commercializzazione di prodotti più efficienti in tal senso.
Documenti di riferimento
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 66/2010/Ce
Marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel)
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Qualità ambientale, gli standard previsti dai principali sistemi volontari
La disamina dei sistemi di qualità ambientale, relativi a processi e prodotti, elaborati da Enti di rilevanza pubblica a livello internazionale, Ue e nazionale. Completa dell'accesso diretto e ragionato (tra gli altri) ai testi di tutte le decisioni Ue recanti i criteri Emas ed Ecolabel, come aggiornati al dicembre 2024
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Decisione Commissione Ue 2013/806/Ue
Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel alle apparecchiature per la riproduzione di immagini