Milano, 24 febbraio 2014 - 00:00

Servizio rifiuti, Comune competente affidamento in assenza Ato

Nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali (Ato), rimane in capo al Comune il potere di affidamento del servizio di igiene ambientale. L'affidamento però va fatto con procedure di selezione comparativa con esclusione di un automatico rinnovo al gestore uscente.

La Corte dei Conti Sezione Lombardia nella delibera 17 gennaio 2014, n. 20, risponde al Sindaco di un Comune che chiedeva se era subito operativa la norma che dà alle Regioni la competenza sull'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra cui il servizio rifiuti) oppure nelle more dell'istituzione degli Ato il Comune — per garantire la continuità — mantenga il potere di affidare il servizio e possa rinnovarlo al gestore già incaricato.

La Corte dei Conti, effettuata una ricognizione della normativa (articolo 3-bis del Dl 138/2011 e articolo 34, comma 23, del Dl 179/2012) conferma che finché gli Ato non sono istituiti il Comune conserva il potere di gestire il servizio ma, anche nell'ipotesi di gestione già instaurata, l'affidamento dovrà rispettare i principi di parità di trattamento e concorrenza ed essere effettuato con procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari.

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