Inerzia della P.a., le direttive sul risarcimento per le imprese
La P.a. deve pagare l'indennizzo solo se ritarda nell'emanare un provvedimento su istanza di parte relativo all'attività di impresa. Lo precisa Il Ministero per la pubblica Amministrazione nelle direttive 9 gennaio 2014, in Gu il 12 marzo 2014.
Le direttive spiegano la portata dell'articolo 28, Dl 69/2013, convertito in legge 98/2013 che sanziona (fino a 2.000 euro) il ritardo della P.a. rispetto a un preciso termine di legge nell'emanare un provvedimento su richiesta di parte, dettagliando le modalità e le condizioni con cui il privato può chiedere l'indennizzo. L'operatività della disposizione è circoscritta: il ritardo deve riguardare istanze su avvio ed esercizio attività di impresa dal 21 agosto 2013 (vigenza della legge di conversione 98/2013).
Inoltre è precisato che sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-rigetto) e anche la denuncia di inizio attività (Dia) e segnalazione certificata di inizio attività (Scia) che non prevedono l'emanazione di un provvedimento da parte della P.a. (vedi articolo 19, legge 241/1990), ma semmai solo un eventuale ordine motivato di non eseguire l'intervento oggetto della denuncia/segnalazione in quanto contra legem.
Documenti di riferimento
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare")
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Direttiva MinPubblica amministrazione 9 gennaio 2014
Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte