Impianto a cogenerazione, ok anche senza rispetto indici "cogenerativi"
L'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per un impianto a cogenerazione che prevede una deroga iniziale al rispetto degli indici e valori della delibera Aeeg 42/04 è legittima, poiché tale delibera non contiene prescrizioni su costruzione ed esercizio dell'impianto.
Il Consiglio di Stato (sentenza 13 marzo 2014, n. 1179) respinge i ricorsi contro l'autorizzazione unica rilasciata da una Provincia piemontese per un impianto di cogenerazione a biomasse legnose realizzato da una impresa agricola. Il Comune ricorrente lamentava l'illegittimità dell'autorizzazione unica perché consentiva all'impianto, per i primi due anni di esercizio, di derogare ai valori relativi all’indice di risparmio energetico (IRE) ed al limite termico (LT) indicati nella deliberazione dell'Authority dell'energia n. 42/02 (vigente ratione temporis). Una deroga prevista, comunque solo per il periodo di "rodaggio".
Il Consiglio di Stato ricorda che la funzione di tale deliberazione non è quella di dettare criteri generali da rispettare nella costruzione ed esercizio degli impianti Fer, ma indicare le condizioni in presenza delle quali l’energia prodotta è “cogenerata” e, quindi, deve essere utilizzata in via prioritaria dai gestori delle reti; dunque, tale delibera è ininfluente rispetto al caso in esame.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Consiglio di Stato 13 marzo 2014, n. 1179
Energie rinnovabili - Autorizzazioni - Impianto a cogenerazione - Delibera 42/02 Autorità per l'energia - Prescrizioni - Rilevanza ai fini della costruzione e dell'esercizio di impianti a fonti rinnovabili - Esclusione