Impianti eolici, nella Via è da valutare anche impatto acustico
Una valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico deve tenere necessariamente conto di una stima previsionale dell'impatto acustico, risultando altrimenti viziata e travolgendo anche la connessa autorizzazione unica (ex Dlgs 387/2003).
Lo stabilisce il Consiglio di Stato (sentenza 13 marzo 2014, n. 1217) che ha confermato l'annullamento di un'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 di un parco eolico poiché la preliminare valutazione ambientale, elemento essenziale che si accompagna all'autorizzazione unica risultava viziata per non essersi fatta una valutazione attenta dell'impatto acustico che i generatori eolici avrebbero provocato.
Ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995) infatti nell'ambito della valutazione di impatto ambientale non può prescindersi dalla verifica, in termini previsionali, in base al progetto presentato, dell'impatto acustico dell'opera. Rigettata la tesi dell'impresa ricorrente che sosteneva che la verifica dell'impatto acustico poteva essere fatta dopo l'entrata in funzione dell'impianto e in caso di superamento dei limiti, sarebbe stato sufficiente presentare la relazione previsionale e predisporre le misure tecniche per ridurre le emissioni sonore eccedenti.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 13 marzo 2014, n. 1217
Energie rinnovabili - Impianti eolici - Autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 - Valutazione di impatto ambientale - Contenuti - Stima previsionale dell'impatto acustico - Necessità
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili