Stufe a pellet, Iva agevolata 10% se riscaldano solo l'ambiente
La stufa a pellet che rientra in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è del tipo che riscalda solo l'ambiente circostante sconta l'Iva del 10%.
Lo afferma l'Agenzia delle entrate in una nota del 22 maggio 2014 in cui precisa il trattamento fiscale che gode l'installazione di una stufa a pellet nell'ambito di una prestazione di manodopera relativa a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria edilizia privata. Se la stufa a pellet serve solo a riscaldare l'ambiente in cui è posta, allora fiscalmente è parte indistinta della prestazione di servizi realizzata e sconta l'aliquota del 10% (articolo 7, legge 488/1999 portata a regime dall'articolo 2, comma 11, legge 191/2009).
Se invece la stufa a pellet riscalda un fluido (come l'acqua) e alimenta un sistema di riscaldamento dell'immobile o scalda l'acqua sanitaria, essa è assimilabile a una caldaia e rientra tra i "beni significativi" (tassativamente elencati dal Dm 29 dicembre 1999) che hanno limitazioni nel godimento dell'aliquota del 10%: l'aliquota ridotta si applica solo sulla differenza tra valore della stufa a pellet ("bene significativo") e valore complessivo della prestazione di servizi.
Documenti di riferimento
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Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Finanziaria 2000 - Stralcio - Testo consolidato
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Nota Agenzia delle entrate 22 maggio 2014
Iva agevolata su stufe a pellet installate nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria