Impianto a biomassa, la serra non è "opera connessa"
La serra che riceve calore da un impianto a biomasse legnose non è "opera connessa" all'impianto e quindi non deve essere autorizzata ai sensi Dlgs 387/2003 (autorizzazione unica).
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 27 maggio 2014, n. 2699 rigettando le doglianze dei ricorrenti contro l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 rilasciata a un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose destinato a fornire calore a tre serre. I ricorrenti avevano impugnato il titolo autorizzatorio lamentando che anche le serre dovevano essere autorizzate secondo il procedimento di autorizzazione unica, mentre erano state realizzate con il permesso di costruire (Dpr 380/2001)
Per i Giudici, che confermano quanto già deciso dal Tar, ai sensi del Dlgs 387/2003 (articolo 12, comma 3), le serre non sono "parte dell'impianto" a biomassa, non essendo né "opere connesse" né "infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" dell'impianto che andrebbero autorizzate col procedimento unico insieme all'impianto, in quanto dette serre sono destinate a ricevere il calore prodotto, ma non già a produrlo o a trasportarlo.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 27 maggio 2014, n. 2699
Energia - Impianto di cogenerazione a biomassa - Autorizzazione unica - Dlgs 387/2003 - Opera "connessa" - Nozione - Serra che riceve calore dall'impianto - Esclusione
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)