Impianti a biomassa, no a divieto regionale bypassando Stato
Il Legislatore regionale non può vietare gli impianti a biomassa in area agricola bypassando i principi fondamentali in materia di energie rinnovabili fissati dal Legislatore statale nel Dlgs 387/2003.
La Corte Costituzionale (sentenza 11 giugno 2014, n. 166) interviene ancora sul rapporto tra norme statali e norme regionali in materia di autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili. In particolare la Consulta ha dichiarato illegittima la norma della Lr Puglia 31/2008 che vietava la realizzazione di impianti a biomassa in zona agricola a meno che la biomassa non provenisse in buona parte da "filiera corta".
Le norme statali in materia (articolo 12, Dlgs 387/2003) fissano alcuni principi cardine derogabili dalle Regioni: no a divieti regionali assoluti di realizzare impianti a fonti rinnovabili in area agricola; eventuali limiti agli impianti a tutela del suolo agricolo individuati però come eccezione alla regola, non come criterio base. Una norma regionale che, come nel caso pugliese va oltre i limiti assegnati dal Legislatore statale è illegittima.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 11 giugno 2014, n. 166
Energia - Impianti a biomassa in area agricola - Autorizzazione - Condizioni - Legge regionale - Uso di biomassa da "filiera corta" - Travalicazione principi nazionali - Dlgs 387/2003, articolo 12 - Sussiste - Illegittimità costituzionale