Milano, 18 giugno 2014 - 00:00

Impianti a fonti rinnovabili, rispetto tempi principio fondamentale

(Francesco Petrucci)

Il termine per chiudere il procedimento di autorizzazione unica di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 è perentorio ed è principio fondamentale in materia.

Il Consiglio di Stato (sentenza 28 aprile 2014, n. 2184) ribadisce un orientamento consolidato in materia. Il termine stabilito dall'articolo 12, Dlgs 387/2003 entro il quale la Regione o Ente delegato deve provvedere in materia di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non solo ha natura perentoria, ma costituisce un principio fondamentale statale in materia di energia, non derogabile dalle Regioni. Se l'Ente locale sfora i tempi scatta, inoltre, la possibilità di chiedere al Giudice l'accertamento del ritardo e un eventuale risarcimento danni.

E questa possibilità rimane anche qualora, in corso di giudizio, la Regione negato l'autorizzazione all'impianto, completando il procedimento autorizzatorio e facendo cessare l'interesse del ricorrente. Infatti egli potrebbe comunque avere interesse al risarcimento dovuto al ritardo nel provvedere e il Giudice, ai sensi del Codice del processo amministrativo (articolo 34, Dlgs 104/2010) deve pronunciarsi tutte le volte ritenga utile tale accertamento giudiziale in funzione di un futuro giudizio risarcitorio riservato ad un successivo giudizio.

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