Impianti a fonti rinnovabili, rispetto tempi principio fondamentale
Il termine per chiudere il procedimento di autorizzazione unica di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 è perentorio ed è principio fondamentale in materia.
Il Consiglio di Stato (sentenza 28 aprile 2014, n. 2184) ribadisce un orientamento consolidato in materia. Il termine stabilito dall'articolo 12, Dlgs 387/2003 entro il quale la Regione o Ente delegato deve provvedere in materia di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non solo ha natura perentoria, ma costituisce un principio fondamentale statale in materia di energia, non derogabile dalle Regioni. Se l'Ente locale sfora i tempi scatta, inoltre, la possibilità di chiedere al Giudice l'accertamento del ritardo e un eventuale risarcimento danni.
E questa possibilità rimane anche qualora, in corso di giudizio, la Regione negato l'autorizzazione all'impianto, completando il procedimento autorizzatorio e facendo cessare l'interesse del ricorrente. Infatti egli potrebbe comunque avere interesse al risarcimento dovuto al ritardo nel provvedere e il Giudice, ai sensi del Codice del processo amministrativo (articolo 34, Dlgs 104/2010) deve pronunciarsi tutte le volte ritenga utile tale accertamento giudiziale in funzione di un futuro giudizio risarcitorio riservato ad un successivo giudizio.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2014, n. 2184
Impianto eolico - Realizzazione - Autorizzazione unica - Dlgs 387/2003 -Procedimento - Termine di conclusione - Natura - Perentorio - Ritardo della P.a. nella conclusione del procedimento - Illegittimità - Successivo diniego autorizzazione -Effetti sulla illegittimità del ritardo - Irrilevanza
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili