Appalti, per Comuni non capoluogo solo bandi aggregati
I Comuni non capoluogo di Provincia devono bandire gare per acquisti di beni e servizi solo attraverso modelli di gestione aggregata delle gare. Lo prevede il Dl 66/2014 come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L’articolo 33, Dlgs 163/2006 (Codice appalti) dopo le modifiche del Dl 66/2014 convertito in legge 89/2014, prevede ora che i Comuni non capoluogo di Provincia possono fare appalti per acquisti di beni, servizi e forniture solo tramite unioni di Comuni, o costituendo un accordo consortile, o ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa sarà possibile rivolgersi al mercato elettronico o alla Consip (la centrale acquisti pubblica).
La norma cancella anche la possibilità prima concessa ai Comuni di acquisire in autonomia beni, servizi e forniture con appalti sotto i 40mila euro, obbligandoli a individuare un modello aggregato anche per acquisti modesti che non siano effettuabili tramite la Consip o il mercato elettronico.
Documenti di riferimento
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Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Conversione in legge con modificazioni del Dl 24 aprile 2014, n. 66
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Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Stralcio - Società partecipate dalla P.a. - Modifiche al Codice appalti - Pubblicazione dei bandi di gara - Tassazione reddito da bioenergie
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Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce