Milano, 24 giugno 2014 - 00:00

Appalti, per Comuni non capoluogo solo bandi aggregati

I Comuni non capoluogo di Provincia devono bandire gare per acquisti di beni e servizi solo attraverso modelli di gestione aggregata delle gare. Lo prevede il Dl 66/2014 come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L’articolo 33, Dlgs 163/2006 (Codice appalti) dopo le modifiche del Dl 66/2014 convertito in legge 89/2014, prevede ora che i Comuni non capoluogo di Provincia possono fare appalti per acquisti di beni, servizi e forniture solo tramite unioni di Comuni, o costituendo un accordo consortile, o ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa sarà possibile rivolgersi al mercato elettronico o alla Consip (la centrale acquisti pubblica).

La norma cancella anche la possibilità prima concessa ai Comuni di acquisire in autonomia beni, servizi e forniture con appalti sotto i 40mila euro, obbligandoli a individuare un modello aggregato anche per acquisti modesti che non siano effettuabili tramite la Consip o il mercato elettronico.

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